Secondo i dati del Rapporto Italia 2017 di Eurispes1, 12.861.000 Italiani, (un italiano su cinque), fanno ricorso a medicine non convenzionali. Il settore è in crescita con un numero di pazienti più che raddoppiati in confronto ai dati del 2000. Il 29,6% ha scelto come terapia l’agopuntura. Anche in questo caso si è assistito ad un incremento rispetto ai dati del 2012 (21%). Precedentemente l’ISTAT aveva osservato invece una flessione del numero di pazienti nel periodo che va dal 2000 al 2013 mostrando come gli utilizzatori fossero per lo più di status socio-culturale elevato, residenti soprattutto al nord e al centro2.
Il livello di soddisfazione è elevato (sono considerate utili dal 95,4% di chi le ha utilizzate) e il motivo principale è la minore tossicità (71%) 3 .
In Italia l’Agopuntura è un atto medico. E’ il punto di arrivo di un percorso iniziato negli anni ‘80 quando questa tecnica terapeutica ha iniziato a diffondersi nel nostro Paese in seguito all’apertura della Cina all’Occidente 4.
Ancora nel febbraio del 1981 il Tribunale di Perugia scriveva: “La professione sanitaria è quella che comprende le attività diagnostico-curative facenti parte dell’attuale ordinamento degli studi in medicina. Le attività esercitate dai “guaritori” non costituiscono oggetto di insegnamento da parte delle Università né oggetto di verifica in sede di esami di Stato e poiché non rientrano nella professione medica, l’esercizio di esse non costituisce esercizio professionale abusivo. Del pari l’agopuntura è prestazione affatto sconosciuta nell’ordinamento universitario italiano onde il suo esercizio, allo stato della legislazione, non equivale ad esercizio della professione medico-chirurgica” 5.
Questa sentenza permette di farsi un’idea di quale sia stato il punto di partenza in quegli anni. Sempre nel febbraio del 1981, questa volta la Pretura di Torino, si pronuncia in questo modo: “L’agopuntura, pur non essendo espressamente indicata per legge fra le prestazioni sanitarie, fa parte di queste perché costituisce un intervento attivo sul corpo del paziente sulla base di una premessa diagnostica e con finalità terapeutica. Integra il reato di truffa il comportamento di colui il quale, usurpando il titolo di medico e praticando una attività sanitaria quale è l’agopuntura, trae in inganno il paziente ottenendo da questo un pagamento ed arrecandogli anche danno per mancato risultato dell’attività da lui illecitamente espletata.” 6
Uso delle MNC per fasce d’età (%) -Eurispes 2017-
Il 1981 è una data importante anche perché l’agopuntura compare ufficialmente, per la prima volta, in un tariffario regionale, quello della Regione Marche. I cittadini possono usufruire gratuitamente di prestazioni di agopuntura nelle strutture sanitarie pubbliche all’interno dell’Ambulatorio di Analgesia attivato dai Servizi di Anestesia e Rianimazione. Poco più tardi anche altre regioni inseriscono l’agopuntura nei loro tariffari regionali 7.
E’ del 14 luglio del 1982 il primo parere della Corte di Cassazione che sentenzia: “Per l’esercizio dell’agopuntura è richiesto il conseguimento della laurea in medicina: colui che la pratichi, sprovvisto di tale titolo, commette il reato di cui all’art. 348 c.p. volto alla tutela della salute pubblica. Infatti, sebbene l’agopuntura non costituisca materia d’insegnamento nelle università italiane, essa può essere esercitata solo da medici o chirurghi, essendo necessaria la conoscenza della medicina o della chirurgia per formulare l’esatta diagnosi, nonché per evitare conseguenze dannose al paziente” 8. E’ la stessa Cassazione a ribadire nel luglio dello stesso anno che: “l’agopuntura rientra nella più ampia categoria della professione medica e presuppone l’abilitazione a tale professione sia per la fase antecedente, sia per quella susseguente al suo esercizio. Ne consegue che chi esercita l’agopuntura senza avere ottenuto la laurea in medicina commette il reato di cui all’art. 348 c.p., la cui funzione giuridica è la tutela della salute pubblica9. Da allora la Cassazione ha ribadito più volte questo punto 10,11.
Uso delle MNC per regione geografica (%) -Eurispes 2017-
Nel 1983, fu ufficialmente inserita tra le voci del tariffario della FNOMCeO e definita “atto medico”.
Nel 1985 l’agopuntura compare nel nuovo tariffario nazionale dei medici ospedalieri. E’ il momento in cui, in tutta Italia è resa possibile la pratica dell’agopuntura all’interno degli Ambulatori di Analgesia delle USL.
Nel 1990 l’agopuntura entra nel tariffario nazionale delle prestazioni erogabili dalle USL. Da allora può essere praticata all’interno di qualsiasi USL italiana, all’interno di strutture sanitarie pubbliche o all’interno di strutture sanitarie private convenzionate con le USL 12.
Nel decreto del Ministero della Salute del 22/07/1996 l’agopuntura viene inclusa tra le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale 13.
Nel frattempo, anche in ambito medico, le vicende italiane, si inseriscono sempre più all’interno di un contesto europeo. E’ necessario quindi capire cosa accade in Europa per comprendere scelte e prese di posizione importanti, come quella di Terni da parte della FNOMCeO nel 2002.
Il 29 maggio 1997 il Parlamento Europeo approva la Risoluzione 75, “Resolution on the status of non-conventional medicine”, in cui, tra le altre cose, “chiede alla Commissione, qualora i risultati dei relativi studi lo consentano, di impegnarsi in un processo di riconoscimento delle medicine non convenzionali e, a tal fine, di adottare le misure necessarie per favorire l’istituzione di comitati ad hoc; chiede alla Commissione di realizzare prioritariamente uno studio approfondito per quanto concerne l’innocuità, l’efficacia, il campo di applicazione e il carattere integrativo o alternativo di ciascuna medicina non convenzionale, nonché uno studio comparativo dei sistemi giuridici nazionali esistenti cui sono soggetti coloro che praticano medicine non convenzionali; chiede alla Commissione di stabilire, nella fase di elaborazione di una legislazione europea sulle varie forme di medicine non convenzionali, una netta distinzione tra medicine non convenzionali a carattere «integrativo» a le cosiddette medicine «alternative», vale a dire le medicine che si sostituiscono a quelle convenzionali; invita il Consiglio a promuovere, dopo la conclusione dei lavori preliminari […], programmi di ricerca nel settore delle medicine non convenzionali in cui si tenga conto dell’approccio individuale e olistico, del ruolo preventivo e delle specificità delle discipline mediche non convenzionali; si impegna, dal canto suo, a fare altrettanto” 14.
Uso delle MNC: differenze di genere (%) -Eurispes 2017-
Due anni più tardi, nel 1999 il Consiglio d’Europa ribadisce e rilancia il contenuto del documento 75: “L’Assemblea ribadisce l’importanza che attribuisce alle medicine convenzionali la cui efficacia è stata dimostrata scientificamente e che costituiscono la base dei sistemi di protezione sociale europei. Rileva, tuttavia, che forme di medicina alternative, complementari e non convenzionali stanno acquistando importanza in Europa e nel mondo. La misura in cui sono riconosciuti e lo stato legale di cui godono variano notevolmente da un paese all’altro. Le forme più consolidate includono l’agopuntura, l’omeopatia, l’osteopatia e la chiropratica. Tuttavia, questi non sono i soli metodi meno convenzionali, alcuni dei quali esistono da molto tempo e tutti rispondono a una richiesta. I pazienti stessi richiedono sempre più l’uso di diverse forme di trattamento.
Questo è un fatto che non può essere ignorato. L’Assemblea riconosce la preminenza delle medicine convenzionali; tuttavia, le varie forme di medicina non dovrebbero competere l’una con l’altra: è possibile che esistano fianco a fianco e si completino a vicenda. Nelle università dovrebbero essere offerti corsi appropriati per formare medici allopatici in forme alternative e complementari di trattamento. L’Assemblea quindi invita gli stati membri a promuovere il riconoscimento ufficiale di queste forme di medicina nelle facoltà di medicina e ad incoraggiare gli ospedali a usarli. Infine, poiché la conoscenza delle forme alternative di medicina è ancora limitata, l’Assemblea chiede agli Stati membri di sostenere e accelerare gli studi comparativi e i programmi di ricerca attualmente in corso nell’Unione europea e di diffondere ampiamente i risultati” 15
In campo sanitario, è importante preservare la diversità della legislazione e delle pratiche nazionali che è uno dei beni dell’Europa: l’attaccamento delle persone ai propri sistemi e tradizioni non deve essere messo in discussione. Tuttavia, l’Assemblea ritiene che un approccio europeo comune alla medicina non convenzionale basato sul principio della libertà di scelta dei pazienti nell’assistenza sanitaria non dovrebbe essere escluso. Si compiace della risoluzione adottata dal Parlamento europeo il 29 maggio 1997 sullo status della medicina non convenzionale, che invita l’Unione Europea ad avviare un processo di riconoscimento delle forme di medicina non convenzionali dopo che sono stati condotti gli studi necessari e anche a sviluppare programmi di ricerca sulla sicurezza e l’efficacia di questi medicinali. L’Assemblea concorda sul fatto che, nell’attuale area grigia della medicina non convenzionale, è necessario separare il grano dalla pula. Le esigenze della salute pubblica e il diritto delle persone alla protezione della salute devono venire prima di tutto. I limiti dei farmaci non convenzionali non devono essere ignorati né sottostimati. Non si dovrebbe dare sostegno a pratiche dubbie o intolleranti che neghino alle persone e, in particolare ai bambini, le cure mediche richieste dal loro stato di salute. Stabilire un quadro giuridico per la medicina non convenzionale è un’impresa difficile, ma è preferibile ad essere troppo liberali. L’Assemblea ritiene che la migliore garanzia per i pazienti risieda in una professione adeguatamente formata, che è consapevole dei suoi limiti, ha un sistema di etica e autoregolamentazione ed è anche soggetta al controllo esterno. Sarebbe irrealistico voler impedire l’emergere di nuove professioni nel settore sanitario. I regolamenti attualmente esistenti in alcuni paesi europei sulla pratica dell’una o dell’altra forma di medicina non convenzionale aprono la strada al progresso. L’Assemblea invita gli Stati membri a modellare il loro approccio sugli esperimenti dei loro vicini e, ove possibile, a coordinare la loro posizione riguardo a questi medicinali. L’Assemblea ritiene che in futuro le forme di medicina alternativa o complementare potrebbero essere praticate dai medici di medicina convenzionale così come da qualsiasi professionista ben addestrato di medicina non convenzionale, (un paziente potrebbe consultare l’uno o l’altro, o su richiesta dal proprio medico di famiglia o per sua libera scelta), dovrebbero prevalere i principi etici.
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Uso dell’Agopuntura per regione geografica (%) -Eurispes 2017-
Il 2002 rappresenta un anno chiave per l’agopuntura in Italia con due eventi importanti. L’anno si apre con una battuta di arresto. L’8 febbraio 2002 vengono pubblicati in Gazzetta Ufficiale i nuovi LEA. In tempi di tagli, l’agopuntura, (fatta eccezione per le indicazioni anestesiologiche), e la medicina tradizionale cinese, vengono escluse dai Livelli Essenziali di Assistenza 16. La scelta non è motivata da una considerazione sull’efficacia del trattamento, del resto rimangono fuori anche le vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all’estero e la chirurgia estetica. Lo stesso ministro della salute, Sirchia, due anni più tardi, in occasione dell’incontro con la delegazione Cinese che offriva al Governo Italiano la possibilità di finanziare la costruzione di una clinica di medicina tradizionale in Italia, ebbe modo di affermare che sarebbe stato possibile aprire una clinica, una sorta di poliambulatorio, dove curare i pazienti italiani con terapie di sicura efficacia (agopuntura, chiropratica, ginnastica analgesica) e adatte soprattutto a migliorare le condizioni di alcuni malati che soffrono di malattie croniche e spesso dolorose.
In quell’occasione affermò anche: “crediamo possibile autorizzare l’apertura di una struttura dove alcune pratiche della medicina tradizionale cinese, non tutte, vengono offerte, come l’agopuntura, la chiropratica , la ginnastica analgesica, terapie che sappiamo funzionano” 17. Le Regioni ebbero la possibilità di scegliere alcuni servizi non presenti da continuare a fornire gratuitamente. “Basta che li paghino con soldi che non vengono dal fondo sanitario nazionale” spiegò il Ministro Sirchia. La Regione Toscana scelse di continuare a fornire gratuitamente, o tramite il pagamento di un ticket contenuto, le prestazioni legate all’agopuntura e alle altre medicine non convenzionali 18.
Questa scelta ha consentito, la nascita, il 23 febbraio del 2011, di una realtà come l’Ospedale Petruccioli di Pitigliano in cui medicina convenzionale e non, convivono nel processo di cura 19.
Il 2002 è però caratterizzato da un altro evento chiave. Il 17 maggio, sulla scia della Risoluzione n. 75 del Parlamento europeo e della Risoluzione n. 1206 del Consiglio d’Europa, si tenne a Terni il Convegno Nazionale della FNOMCeO “La professione medica e le medicine non convenzionali: rischi ed opportunità”. Alla manifestazione, erano presenti i Presidenti dei 103 Ordini provinciali dei medici, oltre ad esperti della materia ed esponenti politici. In quest’occasione fu redatto un documento, approvato dal Consiglio Nazionale della FNOMCeO nella seduta del 18 maggio, che rappresenta il punto di riferimento per la professione medica per quanto attiene all’esercizio delle medicine e pratiche non convenzionali tra cui, ovviamente, l’Agopuntura e la Medicina Tradizionale Cinese 20. A conclusione dei lavori la FNOMCeO redige un documento in cui l’agopuntura e la medicina tradizionale cinese sono inserite tra le medicine non convenzionali ritenute rilevanti in Italia. La loro pratica è di esclusiva competenza medica.
Si invita a creare una banca-dati sulla legislazione internazionale, nazionale e regionale dedicata alle medicine e alle pratiche non convenzionali e si chiede, con forza, l’istituzione di una Agenzia Nazionale composta da soggetti istituzionali quali il Ministero della Salute, le Regioni, il MURST e la FNOMCeO che abbia come compiti:
-l’individuazione e la regolamentazione delle attività relative alle singole medicine e pratiche non convenzionali; “La presa di posizione di Terni rimane a tutt’oggi l’espressione concreta della doverosa attenzione che la FNOMCeO deve porre in essere in tutti i campi dell’esercizio professionale. Non è stato un percorso facile e ancora oggi rivendichiamo la giustezza di quella scelta. Ritenere che l’esercizio professionale di nove Medicine e pratiche non convenzionali costituisce atto medico, già all’epoca fu espressione della volontà di offrire al cittadino la più ampia libertà possibile di scelta terapeutica. Libertà di scelta che secondo noi medici ed odontoiatri non può prescindere dalla piena informazione dei possibili e diversi approcci diagnostici e terapeutici” 21
-la promozione della ricerca di base e applicata, secondo le regole di buona pratica clinica, nelle aree esclusive e soprattutto in quelle integrate favorendo la conoscenza dei principi e dell’uso appropriato delle medicine e pratiche non convenzionali nella cultura medica, avvalendosi di finanziamenti propri e derivanti da soggetti pubblici e privati in ambito nazionale ed europeo;
-il monitoraggio e l’informazione, attraverso relazioni semestrali/annuali alle Istituzioni responsabili della tutela della salute, sull’uso appropriato, efficace e sicuro delle medicine e pratiche non convenzionali;
-la regolamentazione dei percorsi formativi attraverso: l’individuazione dei criteri per l’adozione degli ordinamenti didattici; la definizione dei criteri e dei requisiti per l’accreditamento dei soggetti pubblici e privati coinvolti nelle attività di formazione;
-la sollecitazione, alle Istituzioni competenti, a predisporre tutti quei provvedimenti di carattere normativo o regolamentare utili al perseguimento dei propri scopi istitutivi;
-sollecitare il Parlamento ad attivarsi affinché si pervenga ad una modifica normativa sulla pubblicità sanitaria, su proposta della FNOMCeO, con l’inserimento di norme specifiche per il settore;
-sollecitare le Autorità competenti ad attivarsi al fine dell’inserimento delle voci, relative alle prestazioni professionali rese nell’esercizio delle medicine e pratiche non convenzionali sopra elencate, all’interno della Tariffa minima nazionale degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche ed odontoiatriche;
-prevedere l’istituzione presso gli Ordini provinciali dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri di un registro suddiviso in sezioni per ciascuna delle medicine e pratiche non convenzionali precedentemente elencate.
Il documento si chiude con la richiesta di “un urgente e indifferibile intervento legislativo del Parlamento, al fine dell’approvazione di una normativa specifica concernente le Medicine e le pratiche non convenzionali sulla base di quanto contenuto nel presente documento”.
I contenuti di quel lavoro vengono rivendicati e ribaditi nel 2007 dalla stessa FNOMCeO con il Documento 51 in cui si può leggere:
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Si arriva così ad un altro momento cruciale nella storia della diffusione e legittimazione dell’agopuntura in Italia: la conferenza Stato Regioni 2013. Nella stesura del documento, che è ad oggi un punto di riferimento nel settore, gli estensori hanno valutato i progressi fatti in ambito scientifico: “a titolo esemplificativo, si citano i dati della Cochrane Library sull’agopuntura, considerata efficace per dolore lombare, nausea e vomito post-operatori, nausea e vomito chemioterapici, cefalea idiopatica, dismenorrea, induzione del travaglio di parto, dolore lombare in gravidanza, controllo del dolore in travaglio, artrosi del ginocchio, malposizione fetale, cervicalgia, fecondazione assistita, emicrania e cefalea tensiva”
Ribadisce ancora una volta che l’agopuntura è un atto medico: “l’Agopuntura, la Fitoterapia e l’Omeopatia sono sancite come atto medico, sono oggetto di attività riservata perché di esclusiva competenza e responsabilità professionale del medico chirurgo e dell’odontoiatra. Esse sono considerate come sistemi di diagnosi, di cura e prevenzione che affiancano la medicina ufficiale avendo come scopo comune la promozione e la tutela della salute, la cura e la riabilitazione”
Bibliografia
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- http://www.epicentro.iss.it/farmaci/pdf/FEP2015/Gargiulo.pdf
- Eurispes, Rapporto Italia 2009
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- Lucio Sotte, Agopuntura e medicina tradizionale cinese, Ann. Ist. Super. Sanità, vol.35, n.4 (1999), pp. 509-515
- DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1996 Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe. (GU Serie Generale n.216 del 14-09-1996 – Suppl. Ordinario n. 150)
- Risoluzione sullo statuto delle medicine non convenzionali Gazzetta ufficiale n. C 182 del 16/06/1997 pag. 0067
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- http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2002/02/08/33/so/26/sg/pdf.
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- http://www.regione.toscana.it/documents/10180/23335/centripubblicieass%2020/85e59dfd-dfec-4ac8-a444-db68774b475c
- Linee Guida sulle Medicine e Pratiche Non Convenzionali – Consiglio Nazionale FNOMCeO, Terni 18.05.2002
- Comitato Centrale della FNOMCeO, Roma, 23 febbraio 2007, Documento 51 http://www.omceo.rn.it/index.php/professione/pubblicita-sanitaria?download=3:delibera-51-fnomceo consultato il 28 ottobre 2018.